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Statuto A.L.I.Ce Emilia Romagna

STATUTO

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - EMILIA ROMAGNA ODV"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c.,

un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - EMILIA ROMAGNA ODV" in sigla "A.LI.Ce. - EMILIA ROMAGNA ODV", con sede in via

Canaletto sud 88, 41122 Modena.

Essa e disciplinata dal presente Statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

La sede potrà essere modificata nell'ambito del medesimo Comune, su proposta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci, senza che ciò comporti alcuna modifica statutaria.

ARTICOLO 2- PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Associazione si richiama al dovere inderogabile di solidarietà, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 3-ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ALICE ITALIA

L'Associazione A.L.I.Ce. Emilia Romagna ODV, aderisce alla Federazione nazionale "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE ITALIA ONLUS."

L'Associazione "A.LI.Ce. - EMILIA ROMAGNA ODV" e libera ed autonoma nella sua attività, purché questa non entri in contrasto con le norme nazionali, regionali e con quelle statutarie e

regolamentari proprie dell'Associazione nazionale e sia coerente con gli obbiettivi indicati in sede nazionale.

ARTICOLO 4- DURATA

La durata dell'Associazione e stabilita a tempo indeterminate.

TITOLO 11-SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVITA E FINALITA

ARTICOLO 5 - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, con lo scope di svolgere attività di solidarietà sociale al fine di arrecare benefici alle

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari conseguenti all'ictus cerebrale, nonché di operare a favore della prevenzione all'ictus cerebrale come pure di promuovere e sostenere la ricerca scientifica sull'ictus cerebrale.

L'organizzazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del d.lgs. 117/17;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, I'Associazione opera allo scopo di coordinare l'operato delle associazioni che si occupano della lotta all'ictus cerebrale attive sul territorio della Regione Emilia Romagna e intende svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

Promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale, favorire ii reinserimento psico­ sociale e lavorativo;

Favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;

Stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;

Privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili; Aderire al progetto federative dell'Associazione nazionale;

Favorire la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebrovascolari;

Ricercare l'interlocuzione con le istituzioni (Regione Emilia Romagna, AUSL ecc.) al fine di promuovere politiche e interventi nel campo della prevenzione e della cura nell'ictus cerebrale.

L'Associazione, al fine di trarre risorse per ii perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge, Tali attività saranno deliberate dal Consiglio direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, I' Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verita, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e ii pubblico e in conformità a quanta previsto dalla legge di riferimento.

L'Associazione per svolgere le attività di cui sopra si avvale dell'apporto delle organizzazioni socie e dei volontari che le compongono che svolgono l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sano in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, ii numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 6- PATRIMONIO- RISORSE ECONOMICHE

II patrimonio dell'Associazione e costituito

dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

dai contributi versati dai soci al fine di incrementare ii fondo di dotazione nonché da

qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

II patrimonio dell'Associazione "A.LI.Ce. EMILIA ROMAGNA ODV" e autonomo da quello delle

Associazioni territoriali e nazionale.

L'Associazione redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in

USO.

L'Associazione persegue gli scopi statutari con:

le rendite di beni mobili ed immobili; i contributi degli aderenti;

i contributi di privati e/o di enti pubblici;

le donazioni ed i lasciti testamentari;

i rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; le raccolte fondi

le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni def codice del terzo settore.

II patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO Ill - GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 7 - GLI ASSOCIATI; OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, CRITERI DI AMMISSIONE EDI ESCLUSIONE.

L'adesione all'Associazione e libera, ma necessaria per poter utilizzare la denominazione A.LI.Ce.

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE.

Possono aderire ed essere ammessi in qualità di socio, le associazioni territoriali di A.LI.Ce. costituite nella regione EMILIA ROMAGNA.

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto e contenere l'impegno nel perseguire gli scopi di cui al presente statuto.

L'ammissione a socio e deliberata entro 60 giorni dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; e comunicata all'ente interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso ii diniego e ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.

La maggioranza dei soci deve essere rappresentata da organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale.

Ogni associato dovrà designare due rappresentanti a cui verra affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l'Ente per quanta concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio. Nel caso in cui un rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, l'ente di appartenenza deve provvedere ad indicare per iscritto, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

L'ordinamento dell'Associazione e ispirato al principio di eguaglianza e gli associati, in quanta tali hanno pari diritti e doveri.

Tutti i rappresentanti degli associati hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno altresì diritto di partecipare nelle persone dei loro rappresentanti in modo effettivo alla vita ed alle iniziative dell'Associazione regionale, nonché hanno diritto di esaminare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo che dovrà rispondere entro 15 giorni _ per concordare la modalità di tale accesso.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza delle delibere legittimamente prese dagli organi sociali.

La prestazione dei rappresentanti delle associazioni socie e personale, spontanea, libera, gratuita e del tutto disinteressata.

E consentito soltanto ii rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività volontaria.

II recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. II Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. II recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio direttivo.

La cognizione di ogni questione attinente all’ammissione, la decadenza, l'esclusione degli associati è

devoluta al consiglio direttivo.

L'esclusione consegue a gravi inadempienze, mancato rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione.

II relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi, all'obbligo di motivazione. II consiglio direttivo delibera, previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono e concessione di un termine per presentare le proprie difese.

La delibera di esclusione e impugnabile di fronte all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Associazione socia che per qualunque motivo cessi di appartenere all'associazione regionale, non puo in nessun caso chiedere la restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, ne pretendere una quota del fondo comune.

Possono inoltre aderire, in qualità di sostenitori senza diritto di voto, le associazioni, cooperative, Enti locali, Università, Enti di ricerca, che condividono le finalità dell'Associazione.

TITOLO IV-GU ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8 - GU ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE- LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA DELLE CARICHE.

Sano organi dell'Associazione:' assemblea;

ii consiglio direttivo; l'eventuale organo di controllo I'eventuale comitato scientifico.

La struttura dell'Associazione e democratica. Le cariche sono liberamente elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

E riconosciuto ii solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Tutte le cariche durano quattro anni e sono rieleggibili. II presidente può essere rieletto per tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 9-ASSEMBLEA- PRINCIPIO DI SOVRANITA'- PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO.

L'assemblea e l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea e formata da tutti i soci nelle persone dei loro rappresentanti, in regola con ii pagamento delle quote sociali, che come tali risultino iscritti al tempo della convocazione.

L'assemblea e convocata, con deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta ii consiglio direttivo ne ravvisi la necessita ovvero quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante pasta cartacea o posta elettronica ad ogni singola associata da inoltrarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Dell'avviso e data alt resi pubblicità mediante affissione nella sede legale. L'avviso deve contenere luogo, data ed ora dell'adunanza nonché l'indice analitico degli oggetti di trattazione.

In prima convocazione l'assemblea e validamente costituita con la presenza di almeno la meta piu uno dei rappresentanti delle associate e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima

convocazione, l'assemblea in seduta ordinaria e validamente costituita qualsiasi sia ii numero dei rappresentanti intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera su:

modificazioni dello Statuto;

scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Per modificare lo statuto, occorre, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto ed ii voto favorevole dei tre quarti dei rappresentati presenti.

Per deliberare trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione e necessario ii voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti delle associate.

Ogni rappresentante delle associate dispone di un solo voto.

E dato ii voto per rappresentanza e ciascun rappresentante intervenuto può essere latore di non più di una delega, resa per iscritto e da conservarsi agli atti dell'Associazione. Per I' elezione delle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto ii maggior numero di voti.

Compete, tra l'altro, all'assemblea ordinaria:

l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale ivi compresa la definizione delle linee dei settori prioritari d'intervento e dagli indirizzi politici generali dell'associazione;

l'elezione e la revoca dei componenti ii consiglio direttivo;

I' elezione e la revoca dei componenti dell'organo di controllo, quando previsto dalla legge;

la nomina eventuale del Comitato Scientifico;

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio ed ii bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo;

la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

l'adozione di regolamenti;

l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;

esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

l'impugnazione delle delibere di esclusione delle associate;

la determinazione della quota associativa annuale su proposta del consiglio direttivo;

di deliberare su ogni proposta ad essa trasmessa dalle Sezioni Territoriali;

di deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;

l'approvazione di variazione di sede all'interno del medesimo Comune.

Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del Presidente e rese note ai soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni impegnano tutti i soci, compresi gli assenti, astenuti e contrari.

ARTICOLO 10- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione e amministrata e gestita dal consiglio direttivo che e composto da un numero dispari e variabile non inferiore a tre fino ad un massimo di nove, incluso ii Presidente, di membri eletti dall'assemblea fra i rappresentanti delle associazioni socie.

La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti ii Consiglio Direttivo decada dall'incarico, ii Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando ii primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilita di attuare tale modalità, ii Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare I'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per ii reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, ii Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria

amministrazione.

L'amministrazione dell'ente e ispirata ai principi di trasparenza e del buon andamento.

II consiglio elegge fra i suoi membri ii Presidente, ii Vice Presidente e ii Segretario.

La convocazione del consiglio avviene mediante pasta cartacea e pasta elettronica da inoltrarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'adunanza, nei casi di urgenza puo essere disposta a mezzo telegramma, via fax o pasta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

indipendentemente dalle modalità di convocazione sono ugualmente valide le riunioni del consiglio a cui siano presenti tutti i membri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio e necessaria la presenza della maggioranza dei suoi

membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. II voto non puo essere data per rappresentanza. Di regola ii voto e palese, su richiesta anche di un solo

membro del consiglio si può procedere a votazioni segrete.

Spetta al Presidente di convocare ii consiglio; ii Presidente e tenuta riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto almeno un terzo dei consiglieri.

II consiglio direttivo e investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio:

curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari ;

predisporre ii bilancio;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;

predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare , incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;

individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;

proporre all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

delegare ii Presidente a stipulare gli atti e di contratti inerenti all'attività sociale;

nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessita ed urgenza;

deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

II consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri o altri soggetti ii potere compiere in name e per canto dell'Associazione determinati atti o categorie di atti di propria competenza.

ARTICOLO 11- PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

II Presidente del consiglio direttivo e Presidente dell'Associazione. II Presidente rappresenta l'unita e l'identità dell'Associazione.

II Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e può delegare alcune funzioni.

II Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

II Presidente presenta all'assemblea una relazione annuale sullo stato dell'Associazione.

In caso di assenza temporanea o momentaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci ii Vicepresidente, al quale spetta in tal caso ii potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'intervento del Vicepresidente, per i terzi, costituisce di per se solo prova dell'impedimento del presidente.

In caso di accertato definitivo impedimenta o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni ii consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

ARTICOLO 12 -SEGRETARIO

II Segretario coadiuva ii Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta del Libra degli associati e della corrispondenza;

cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimenta la stesura del verbale verra delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso ii Presidente.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, e eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno .

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che ii bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, alle quaIi presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno ii Presidente.

Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono riconfermatili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimenta alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; ii componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta e disposto ii verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo

ARTICOLO 14- IL COMITATO SCIENTIFICO

A.LI.Ce EMILIA ROMAGNA ODV può avvalersi di un comitato scientifico che svolge funzioni consultive nella propria specifica competenza, affiancando ii consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni del loro settore .

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo con mandato quadriennale rinnovabile.

II Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore / presidente e un segretario in occasione della sua prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

II Comitato Scientifico potrà disciplinare le sue funzioni e attività con un Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE - OBBLIGO DI FORMAZIONE BILANCIO

L' esercizio sociale inizio 1'1 (uno) gennaio e termina ii 31 (trentuno) dicembre di ogni anno .

II bilancio consuntivo, predisposto a cura del consiglio direttivo, deve essere approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio, in caso di particolari ragioni entro 6 (sei) mesi. II bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e precisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. II documento deve essere depositato presso la segreteria dell'ente almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta stabilita per la sua approvazione, ciascun associato ha diritto di averne visione.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, ii bilancio dovrà menzionare ii carattere secondario e strumentale delle stesse.

Gli eventuali avanzi di gestione non possono in nessun modo essere distribuiti agli associati, ne a chiunque, ma dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali statutariamente previste.

Qualora ritenuto opportuno, I'Associazione potra altresì dotarsi di un bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 16 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

II rapporto tra le Associazioni territoriali e I'Associazione Regionale e improntato al mantenimento

di una unita di intenti e di comportamenti. Le iniziative delle associazioni territoriali non dovrannoC

interferire comunque con altre attività indette da A.LI.Ce Emilia Romagna su scala regionale .

L'Associazione Regionale deve ricevere comunicazione entro trenta giorni dall'elezione degli organi sociali e dalle nomine avvenute nelle sedi territoriali.

II Presidente dell'Associazione regionale o un suo delegato:

rappresenta I'Associazione Regionale nei rapporti con le associazioni territoriali e con quella nazionale;

tiene i rapporti con le associazioni territoriali e A.LI.Ce nazionale per quegli eventi che nel rispetto delle linee guida e di indirizzo comportino l'interessamento degli organi suddetti.

Le modifiche statutarie delle associazioni territoriali devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale per l'assenso, qualora riguardino i principi fondamentali, gli scopi, l'assetto democratico e la natura di organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 17-SCIOGLIMENTO-DEVOLUZIONE DEI BENI

L'Associazione potra essere sciolta per delibera assembleare se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilita del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere la propria attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 18- NORMA DI RINVIO

Per quanta non espressamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme e in materia di associazioni di volontariato, con particolare riferimento al codice civile, al Digs del 3 luglio 2017 n. 117 - Cadice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Firmato in originale su tutte le pagine

ALICe

ALICe Italia O.D.V.
Associazione per la
Lotta all'Ictus Cerebrale

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